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Dall’Articolo 111 all’Alta Corte: la lezione di Stefano Ceccanti

03.03.2026

di Rebecca Gallesi

Il 16 febbraio il Collegio Universitario “Lamaro Pozzani” ha ospitato il secondo appuntamento del ciclo di incontri “Referendum sulla riforma della magistratura”. Ospite della serata, dal titolo “Le ragioni del Sì. Il punto di vista di un giurista”, è stato Stefano Ceccanti, Professore ordinario di Diritto pubblico comparato presso Sapienza Università di Roma, già senatore (XVI legislatura) e deputato (XVIII legislatura), con incarichi di vertice nelle Commissioni Affari costituzionali e nel Comitato per la legislazione.

L’intervento del Professor Ceccanti ha seguito due direttrici fondamentali: la natura dello strumento referendario e la coerenza costituzionale tra il modello di processo e l’assetto ordinamentale della magistratura.

In apertura, Ceccanti ha posto l’accento sull’intrinseca organicità della struttura della nostra democrazia, ricordando come “La Costituzione ha dato due schede, una per eleggere i rappresentanti e una per i referenda”: la prima destinata alla scelta dei rappresentanti e all’espressione di un giudizio politico sintetico, la seconda finalizzata all’espressione di un giudizio puntuale su un singolo tema. Secondo il Professore, è fondamentale scindere le due scelte: il voto referendario non deve necessariamente coincidere con le linee di voto indicate dal partito di appartenenza. Ha, inoltre, sottolineato che il cuore del referendum riguarda l’Articolo 111 del 1999: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.” Pertanto, un processo è giusto quando il giudice è imparziale e le parti sono da lui equidistanti. L’articolo venne cambiato a seguito della Legge Vassalli del 1988, che ha segnato il passaggio dal processo inquisitorio al modello accusatorio.

In quest’ottica, la separazione delle carriere è una conseguenza organizzativa, un’attuazione dei principi costituzionali: un Consiglio Superiore della Magistratura unico è coerente con il paradigma inquisitorio, mentre la distinzione tra giudici e pubblici ministeri riflette la necessità della separazione dei CSM. Questo comporterebbe anche la nascita dell’Alta Corte disciplinare (come ricorda il Professore, inserita già da anni nel programma elettorale del Partito Democratico). Si prevede che sia formata da nove membri togati (magistrati), estratti a sorte, e sei laici, di cui tre nominati dal Presidente della Repubblica.

Sul tema della selezione dei membri, Ceccanti ha espresso una preferenza per i collegi nominali rispetto al sorteggio; tuttavia, ha  anche osservato come il meccanismo dell’estrazione a sorte non sia alieno al nostro sistema costituzionale. D’altronde, nell’ordinamento italiano la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione prevede una composizione speciale della Corte Costituzionale: ai 15 giudici ordinari si aggiungerebbero altri 16 membri, tratti a sorte da un elenco di 45 persone.

L’incontro si è concluso con un vivace dibattito che ha permesso di approfondire i potenziali rischi della riforma. In risposta ai dubbi sollevati sull’indipendenza della magistratura, il Professor Ceccanti ha rassicurato su un punto cruciale: la paura che la separazione delle carriere possa tradursi in una subordinazione del Pubblico Ministero al Governo è infondata. Questa deriva è, infatti, scongiurata dall’azione della Corte Costituzionale e dalla temporalità di ogni governo, la cui legislatura può durare al massimo 5 anni.